La manutenzione ordinaria della caldaia è obbligatoria secondo il D.P.R. n. 74 del 16 aprile 2013 ed il successivo il D.M. 10 febbraio 2014, per gli impianti di potenza utile nominale maggiore di 10 kW per gli impianti invernali e superiore a 12 kW per quelli estivi, con o senza produzione di acqua calda sanitaria. Gli interventi che rientrano nella manutenzione ordinaria della caldaia, riguardano prevalentemente la pulizia e la verifica della componentistica maggiormente soggetta ad usura.
Nel caso di immobili in affitto, è bene chiarire che sono a carico del conduttore: le spese di manutenzione ordinaria, pulizia e controllo fumi, eventuali riparazioni dovute alla normale usura, le spese di accensione stagionale e la messa a riposo alla fine del periodo invernale. Restano a carico del proprietario dell’immobile, gli interventi per adeguamento a norma di legge e di manutenzione straordinaria, salvo che le rotture non siano causate da negligenza o mancata manutenzione da parte dell’inquilino.